Certo stupisce che con tante battaglie ancora non si sia fatto il necessario per eliminare questo Ente tanto obsoleto e mal funzionante quanto esoso e ladro.
Adesso addirittura vorrebbero spolpare anche i blogger
http://www.corriere.it/spettacoli/11_ottobre_28/siae-trailer-costo_3ad78900-015d-11e1-994a-3eab7f8785af.shtml
e nota bene che tutti credevamo facessero un giusto riparto delle risorse raccolte destinandole agli autori!!! Ma se appena vai a vedere non è così, gli autori non ricevono nulla o quasi mentre il bottino viene spartito nel modo più opaco che si possa immaginare
Siete d'accordo di raccogliere le firme per abolirla?
S ocietà
I nutile
A busiva
E sazione
Commercio
Proponi le tue idee: diventeranno parte del programma delle liste civiche



nell'era digitale i diritti d'autore non hanno molto senso di esistere ancora ... ognuno dovrebbe essere libero di o pubblicare o vendere i contenuti del suo sito, molto semplice no? senza intermediari, se poi uno vuole fare una causa legale per plagio, badate bene, funziona comunque che devi prenderti un avvocato, la SIAE non è preposta a questo ... ed è quindi inutile. Possono benissimo nascere delle società di autori ed editori private, come negli usa dove c'è la BMI la ASAP ... che gli editori ed i produttori si organizzino come vogliono per allettare un artista a fare un contratto con loro, tanto stanno arrancando gli ultimi magri soldini con le unghie, con internet hanno perso!!!
oltre mille e cento "mi piace" .... che si fa? io da sola non sono capace di organizzare una raccolta firme seria ovviamente , cerco complici!
nell'era digitale i diritti d'autore non hanno molto senso di esistere ancora ... ognuno dovrebbe essere libero di o pubblicare o vendere i contenuti del suo sito, molto semplice no? senza intermediari, se poi uno vuole fare una causa legale per plagio, badate bene, funziona comunque che devi prenderti un avvocato, la SIAE non è preposta a questo ... ed è quindi inutile. Possono benissimo nascere delle società di autori ed editori private, come negli usa dove c'è la BMI la ASAP ... che gli editori ed i produttori si organizzino come vogliono per allettare un artista a fare un contratto con loro, tanto stanno arrancando gli ultimi magri soldini con le unghie, con internet hanno perso!!!
dove quando si firma , grazie
dove e quando si firma?
appunto non mi è chiaro dove andare a firmare ...
Qui ahimé si confrontano per ora solo le proposte ma ancora non sono riuscita ad organizzare una vera e propria raccolta firme a causa che ho troppo lavoro
Chiunque sia esperto di queste cose è gradito per mettre su una raccolta firme come si deve!
Abbi pazienza ancora un po'
Pienamente d'accordo... Eliminiamo la SIAE!!!
Crea solo problemi, porta soldi solo a chi già ne ha tanti ed uccide la cultura!!!
Sono un musicista professionista italiano che da 11 anni e' costretto a vivere all'estero per colpa della SIAE. Vivendo fuori d'Italia sono riuscito a raggiungere l'esperienza lavorativa che mi permette di vivere della mia passione. Non ce la faccio piu', scrivo qui perché sono disperato!!! Nel momento che voglio organizzare anche un piccolo evento in un bar italiano nessuno vuole rischiare la multa, i soldi che mi offrono sono pochi ed i musicisti a disposizione non lo fanno di mestiere quindi con grandi carenze professionali (ritardi, mancanza di organizzazione e velocita' nel creare un repertorio).
La musica ha una funzione sociale. Se poco a poco la togliamo di mezzo, perderemo una grande risorsa culturale ed economica.
Spero che il mio appello serva a qualcuno per reagire e magari un giorno potremo uscire di casa ed andare a mangiare una pizza ed ascoltare un trio di musica napoletana che suona nello stesso locale 3 giorni a settimana o un bar dove c'e' jazz dal vivo dal martedi alla domenica o un ristorante dove ce' un quartetto d'archi e cosi' via. Questo e' il tipo di ambiente che vorrei vedere in Italia. No alla SIAE!!
La siae è in sé un ossimoro.
Per quanto sia giusto tutelare gli editori, la controparte, gli autori, non è degnamente "servita".
Leggo di norme che prevedono degli esborsi fatti dagli autori in occasione di manifestazioni completamente gratuite di qualunque tipo. Non ci prendiamo in giro, e non voglio parlare male, l'autore offre magari una lettura pubblica a una scolaresca e deve pagare, o deve andare a chiedere quasi il permesso alla siae? Non ci siamo. Se voglio distribuire qualcosa di mio per l'Internet, ebbene, non si può fare perché ci devono essere dei meccanismi di autenticazione della data. Allora si usa il metodo farraginoso della auto-spedizione del materiale che si vuole rendere pubblico, ma del quale si vuole stabilire la cifra autoriale. E anche questo sistema può essere impugnato. Una cosa da approfondire è il rapporto col copyright di riviste digitali e di risorse di altro genere.
(Sino ad adesso mi sono occupato di questioni simili, ma come redattore e quindi ero, e sono anche dall'altra parte. Ma l'editoria a stampa è diversa da quella generata dal mutamento digitale).
Firmo.
Firmo assolutamente!!
Firmerei di corsa. Ho gia' fatto una trasmissione Radio Web sull'argomento. Si trova in questo link
http://openradio24.tk/blog/wordpress/?p=599
Mi è stata segnalata questa raccolta del gennaio...se vuoi contatto il sito Gilda
http://www.reset-italia.net/2011/01/06/una-petizione-per-abolire-la-siae/
SONO D'ACCORDO
Certo che sono d'accordo con la raccolta firme ...in realtà sono arrivato a questa pagina sperando che già ci fosse il link per firmare!!!
Forza e coraggio! E' ora di far estinguere questi dinosauri sanguisughe!!!
Io sono per la pirateria...
Se lo meritano!!!
Appoggio pienamente, dove bisogna firmare??
Un conto è tutelare i diritti, un altro è mangiarci sopra!!! Per non parlare dei diritti pensionistici degli artisti a cui nessuno arriva mai, perchè serve una quantità di esibizioni allucinante, che molti non faranno mai nella vita!!
• Abolizione della legge Urbani sul copyright
pag. 8 del programma
questa proposta è una delle più interessanti che ho letto qui...
La natura giuridica della SIAE [modifica]
La Corte Costituzionale, nelle sentenze del 1968 e 1972, non ha avuto dubbi e ha postulato la natura della SIAE come ente di diritto pubblico. In precedenza e per due volte la Suprema Corte aveva affermato e ribadito la natura della SIAE quale "ente pubblico ed economico". Vi sono notevoli dubbi al riguardo, soprattutto in presenza del fenomeno di "riprivatizzazione" dell'ente che consiste nella partecipazione degli autori e degli editori al sodalizio. Gli organi sociali sono eletti dagli autori, editori, concessionari o produttori che per continuità di appartenenza alla società e per diritti incassati diano dimostrazione del carattere professionale dell'attività svolta. La procedura di privatizzazione non ha però avuto seguito, non rientrando la SIAE tra gli enti destinatari della legge, sia in considerazione dei suoi fini istituzionali e della sua struttura sia per mancanza di fondi di dotazione, e non beneficiando la SIAE di contributi, sovvenzioni da parte dello Stato.
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_Italiana_degli_Autori_ed_Editori#La_natura_giuridica_della_SIAE
La tua proposta mi ha incuriosito perché in passato sono stato Editore cartaceo e ho avuto a che fare con la SIAE e mi sono reso conto che è un "Ministero mastodontico" e ingoia un sacco di soldi.
Sono andato a vedermi un po' di notizie in giro e ho visto che il sito della SIAE non brilla in trasparenza. L'ultimo bilancio pubblicato risale al 2009 (e siamo a novembre 2011). Altre cifre non ce ne sono.
Non ci sono notizie di assemblee o risultati di elezioni (si dice che gli aderenti eleggono i loro organi, presidente e consiglio ecc.).
Proporrei di creare un gruppo di studio e iscriversi per poter capire dal di dentro come funziona 'sto baraccone, oppure trovare qualche iscritto che voglia illuminarci.
@Mauro G R A Z I E!!! è proprio quello che osavo solo sperare, cerchiamo in giro, io ho un vago ricordo di una proposta di abrogazione ma credo fosse solo parziale.
Io spero che la proposta possa circolare e che si trovi questo gruppo di persone a mettere a punto il quesito, poi dobbiamo preparare un lancio e iniziare la raccolta firme, anche se si pone subito la questione anche di tante altre cose che sarebbe buono e giusto abrogare subito. Ma intanto partiamo da qui, io faccio circolare e intanto cerco dati per informarmi ad chi so che è iscritto. Un pochino lo so già ma è proprio che agli autori non arrivano cifre davvero risibili. Ciao, a presto!
ovviamente volevo dire "arrivano" cifre davvero risibili e non il contrario.
Occorre da una parte togliere l'esclusiva, dall'altra promuovere una struttura copyleft per garantire un reddito agli autori (oppure agli editori allorché l'opera sia stata ceduta). Ma non c'era già ctato qualcosa in merito?
come abbiamo fatto per i partiti (non ABOLIZIONE ma creazione di qualcosa di diverso come il M5s) si può fare per tutto. Anzi, in merito al diritto d'autore esiste già la CRITICAL MUSIC. Non è la SIAE ad essere sbagliata, ma gli artisti che vi si iscrivono (NON SONO OBBLIGATI AD ISCRIVERSI ALLA SIAE ...esistono altri metodi per salvaguardare il Diritto d'Autore se vogliono).
questa e` una grande proposta
Appoggio parola per parola, dove bisogna firmare. E dopo la fima cosa succede ?
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_Italiana_degli_Autori_ed_Editori#La_peculiarit.C3.A0_della_Siae
A differenza di altri ordinamenti, in Italia esiste una unica società per la tutela sia degli autori che degli editori. Tale situazione era normale al tempo della scelta dell'impostazione corporativa. Ma ora si tratta di uno dei pochi esempi di diritto corporativo rimasti in vigore dopo il 1945. È stato poi osservato che tale scelta sbilancia l'attenzione a favore degli editori, che di fatto sono i gestori in molti casi anche dei diritti loro ceduti dagli autori.
il punto della legge 633/1941 in cui viene data l'esclusiva alla SIAE è questo
TITOLO V
Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore
Art. 180
L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
L'attività della Società si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.
Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed editori il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suo successori od aventi causa.
I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla SIAE., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Cassa di previdenza dei soci della SIAE, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.
Art. 180-bis
1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la società italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.
2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.
3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.
Art. 181
Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o altre disposizioni, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.
L'ente può assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.
Art. 181-bis
1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci p immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto de Presidente del Consiglio dei ministri, sulle base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni ,dalla. data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché .della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno
Art. 181-ter
1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglia dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni.
Art. 182 (abrogato)
Art. 182-bis
1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel camma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonché le attività ad esse connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Art. 182-ter
1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale n. 2.
Art. 183
L'esercizio della attività per il collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del ministero del turismo e dello spettacolo, secondo le norme del regolamento.
A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte.
Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.
L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del ministero della coltura popolare, secondo le norme del regolamento.
Art. 184
Chiunque collochi in paesi stranieri opere drammatiche, non musicali, deve farne denunzia entro tre giorni all'ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denuncie ricevute al ministero del turismo e dello spettacolo con le sue eventuali osservazioni e proposte.
L'ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.
All'ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'articolo 182.
Art. 185
Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189.
Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.
Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.
http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm
questa si che è un'iniziativa seria!!!!
APPOGGIO PIENAMENTE.
La cosa più incredibile è che si tratta di un ente che deve solo incassare ed è in ROSSO perchè non ce la fa a pagare tutta la struttra che si è creata, quindi un apparato solo burocratico senza alcun servizio offerto alla cittadinanza.
perfettamente!
Mi devo organizzare e cerco soci!
Aderisco immediatamente, ma dov'è che si firmerebbe in caso?