005. UTILIZZO SUL TERRITORIO COMUNALE DI DISERBANTI E INSETTICIDI (Mag-10)
- La Legge Regionale n 25 del 15 luglio del 1988 fa divieto dell'uso dei fitofarmaci nei centri abitati, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico, all'interno dei centri abitati.
- L'Amministrazione Comunale di Pesaro ha utilizzato e continua a fare utilizzare prodotti diserbanti chimici utilizzati per la gestione del verde pubblico e per i servizi cimiteriali nella nostra città al fine di contenere ed eliminare le erbe indesiderate, in alternativa ai più tradizionali metodi manuali, meccanici e agronomici.
- L' Amministrazione Comunale sostiene che i diserbanti chimici non possono essere considerati fitofarmaci, ma devono considerarsi a tutti gli effetti prodotti ritardanti (anche se nell'etichetta dei prodotti vengono chiamati da chi li produce diserbanti), e quindi non soggetti alla suddetta Legge Regionale.
- L'Amministrazione Comunale ha come obbligo fondamentale la tutela della salute dei cittadini, in particolare mediante l'adozione del principio di precauzione e la salvaguardia dell'ecosistema.
- Disquisire sul termine fitofarmaci, agrofarmaci, fitosanitari, ha uno scopo puramente capzioso, in quanto la sopracitata legge regionale trova applicazione verso quei prodotti di uso comune al di fuori delle aree agricole.
- Dare un'interpretazione di tipo razionale sull'applicazione della Legge Regionale 25/88 assumendo che il senso del termine fitofarmaci deve essere coerentemente applicato a tutte quelle sostanze che nell'impiego (a danno o a favore delle piante ) possono presentare fattori di rischio per la salute dei cittadini.
- Vietare l'uso di sostanze chimiche (diserbanti e insetticidi ) sul nostro territorio al di fuori delle aree agricole fatto salvo per i vialetti in ghiaia dei cimiteri comunali, e per la lotta alla zanzara tigre in situazioni di elevato e persistente disagi , in base alle prescrizioni del Servizio Sanitario Locale che ne determina le modalità ed i limiti di impiego.
- Adottare il principio di precauzione rimuovendo ogni ostacolo alla piena attuazione di questo diritto inviolabile sancito dalla dichiarazione universale dei diritti umani e dall'art. 32 della costituzione Italiana, che lo includono tra i diritti fondamentali ed inalienabili di ogni essere vivente. In particolare assumendo il principio che qualora esista o si presuma il rischio di danni gravi ed irreparabili alla popolazione, anche in mancanza della piena certezza scientifica, l'adozione di certi comportamenti e atti (e in questo caso l'utilizzo di sostanze chimiche) debba essere vietato.
- Adottare la Prevenzione Primaria, intesa come l'insieme delle scelte e dei provvedimenti adottati in ambito ambientale, con l' obiettivo di ridurre l'esposizione della popolazione e sopratutto della sua componente più fragile quale l'infanzia a fattori di rischio per la salute e in particolare a sostanze tossiche mutagene e cancerogene.
- Assumere il principio che fornire un'informazione indipendente e scevra da condizionamenti di qualsivoglia tipo, sia la condizione indispensabile affinchè scelte, spesso cruciali, in tema ambientale e salute siano condotte nel rispetto della verità scientifica e del bene della comunità.
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I candidati a Pesaro
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Andrea Cecconi -
Lorenzo Lugli -
mauro rossi -
Mirko Ballerini -
Roberto Lorenzi





in piemonte i grillini stanno prendendo posizioni parecchio diverse da questa. Forse la coerenza che domandate agli altri dovreste prima dimostrarla voi.